SPECIALE CONGEDI COVID

La proroga dello stato di emergenza fa slittare al 31 marzo 2022 lo smart working semplificato ed estende congedi Covid e tutele per i fragili.

  

Lo smart working senza accordo individuale nelle imprese può proseguire fino al 31 marzo 2022, così come si può prevedere un prolungamento dei termini per il lavoro agile dei lavoratori fragili e permane il diritto allo smart working/congedi parentali Covid nei casi previsti. La proroga dello stato d’emergenza ha dunque un forte impatto su tutta una serie di normative in tema di lavoro. Vediamole nel dettaglio.

Smart working:

Il termine ultimo per applicare il lavoro agile con regole semplificate dipende dallo stato d’emergenza, quindi è spostato al 31 marzo 2022: è una delle conseguenza immediate del Decreto di proroga approvato dal Governo. La normativa sullo smart working semplificato era stata da ultimo revisionata dall’articolo 11 del dl 52/2021 (il decreto Riaperture), ora aggiornata al nuovo termine di fine marzo. Significa che le imprese possono continuare a ricorrere al lavoro agile senza l’accordo scritto con il lavoratore.

Lavoro agile per lavoratori fragili:

Con la proroga dello stato di emergenza, scatta anche l’estensione delle tutele in favore dei lavoratori fragili. Tuttavia manca ancora un tassello: in base alla bozza del provvedimento – riportata da anticipazioni di stampa – un decreto ministeriale dovrà adottare entro trenta giorni, “le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 31 marzo 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione, e specifiche attività di formazione professionale sono svolte da remoto”.

Diritto a Smart working/Congedi parentali Covid:

Estensione anche per i congedi parentali Covid (retribuiti al 50% per i figli di età fino a 14 anni, non reribuiti per i figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni) in considerazione del prolungamento dello stato d’emergenza fino al 31/03/2022: pur non trattandosi di una proroga automatica, si apporta una modifica all’attuale norma (dl 146/2021, articolo 9), in base alla quale la copertura di periodi di quarantena e DAD dei figli era limitata fino al 31 dicembre 2021 (con diritto per uno solo dei genitori, se non in smart working e se l’altro genitore convivente non lo è a sua volta oppure non è occupato).

Anche per i primi mesi del 2022, quindi, il genitore lavoratore dipendente può astenersi dal lavoro (se non gli viene consentito in via prioritaria lo smart working da parte del datore di lavoro), alternativamente all’altro genitore, per un periodo che corrisponde in tutto o in parte ai seguenti eventi:

  • sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio, o alla chiusura dei centri diurni di carattere assistenziale in caso di disabilità;
  • infezione da SARS-CoV-2 del figlio;
  • quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale.

Se ne ha diritto per i ragazzi e le ragazze sotto i 16 anni (non retribuito dai 14 ai 16 anni) e senza alcun limite di età in caso di disabilità grave accertata ai sensi della Legge 104.

Per richieste di chiarimenti e/o necessità in merito vi preghiamo di rivolgervi al vostro sindacalista di riferimento o alla collega Luisa Scudeler (luisa.scudeler@fabitreviso.it).