Statuto

STATUTO dell’Organizzazione Sindacale della FABI

Aggiornato dal XXI Congresso Nazionale tenutosi a Roma dal 5 al 9 marzo 2018

 

Costituzione Scopi E Patrimonio

Art.1

È costituita la Federazione Autonoma Bancari Italiani (F.A.B.I.), Associazione dei Sindacati Autonomi Bancari d’Italia. La F.A.B.I. è retta dalle leggi e dai regolamenti in vigore e dalle disposizioni del presente Statuto. La F.A.B.I. è apartitica e aconfessionale. Possono essere iscritti alla F.A.B.I. le lavoratrici e i lavoratori dipendenti, parasubordinati e autonomi, in servizio presso Aziende o Enti Privati e Pubblici, che svolgono attività rientranti nel settore del credito, ovvero strumentali e/o assimilabili al credito, a quello finanziario e della riscossione tributi, che abbiano versato i contributi nella misura stabilita dal Consiglio Nazionale. Possono essere altresì iscritti alla F.A.B.I., secondo i criteri di cui sopra, i pensionati, i soggetti in attesa di pensione e/o esodati, i titolari di trattamenti di disoccupazione e assimilati, i familiari superstiti. L’iscrizione è ad ogni effetto alla Federazione Autonoma Bancari Italiani e viene effettuata per il tramite del S.A.B., quale struttura territorialmente competente con riferimento al luogo di lavoro, oppure per i pensionati, i superstiti e i soggetti in attesa di pensione e/o esodati, alla residenza dell’associato o allʼultima sede di servizio e/o di incarico sindacale. L’iscritto alla F.A.B.I., che per qualsiasi motivo modificasse stabilmente il suo luogo di lavoro, entra automaticamente a far parte degli iscritti del S.A.B. territorialmente competente.

Art.2

La sede della F.A.B.I. è in Roma e non può essere in comune con quella di un partito politico. Ulteriori sedi e/o uffici, secondo il criterio di cui sopra, possono essere aperti sul territorio dell’Unione Europea.

Art.3

La F.A.B.I. si propone i seguenti scopi:

a) difesa, in qualunque sede e con qualsiasi mezzo, degli interessi economici, morali ed assistenziali, sia collettivi che individuali, di tutti i soggetti individuati all’art. 1;

b) formazione – ad ogni livello e grado – in forma individuale e collettiva dei quadri sindacali e dei soggetti di cui all’art. 1;

c) miglioramento ed elevazione dello stato morale e sociale degli associati, realizzandone le legittime aspirazioni ed affermandone i diritti.

Art.4

Tutte le cariche federali, regionali e dei S.A.B. sono ricoperte da iscritti alla F.A.B.I., mediante elezioni con votazioni a scrutinio segreto e con le modalità previste dal presente Statuto e dai rispettivi regolamenti. Gli eletti restano in carica per quattro anni. Compiti di ricerca, di studio e di rappresentanza di interessi per conto della Federazione, dei S.A.B. e/o di strutture collegate, potranno essere affidati, temporaneamente e/o con incarichi specifici, ad iscritti alla F.A.B.I. che non siano titolari di cariche sindacali. Le cariche e gli incarichi temporanei, di cui sopra, non danno diritto a compensi, salvo il rimborso delle spese e/o indennizzi, secondo le previsioni contenute nellʼart.25 lettera t) e lettera u).Le cariche sindacali previste dal presente Statuto sono incompatibili con le cariche esecutive di partiti e/o movimenti politici.

Art.5

Il patrimonio della F.A.B.I. è costituito da:

a) beni mobili ed immobili e valori comunque pervenuti per acquisti, lasciti, donazioni, legati, successioni di fatto e/o di diritto, od in altro modo legittimo;

b) somme accantonate a qualsiasi titolo fino al loro utilizzo.

Art.6

Le entrate della F. A.B.I. sono costituite da:

a) contributi ordinari e straordinari;

b) interessi attivi e altre rendite patrimoniali;

c) somme da essa incassate per atti di liberalità e per qualsiasi titolo (donazioni, diritti, rendite, ecc.);

d) finanziamenti ottenuti tramite il Fondo Sociale Europeo (F.S.E.), i Fondi Regionali, o attraverso altre istituzioni od Enti che promuovano la formazione.

Compiti Della F.A.B.I.

Art.7

La F.A.B.I. coordina l’azione dei S.A.B. e delle altre proprie strutture e ne stabilisce un comune indirizzo affinché agiscano in modo unitario e concorde ed in armonia con gli obiettivi sociali di tutto il mondo del lavoro.

Art.8

I compiti della F.A.B.I., a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono i seguenti:

a) studio, preparazione e stipulazione dei Contratti Collettivi, Regolamenti o Statuti di Previdenza e Assistenza, o di qualsiasi atto concernente gli associati di cui all’art.1;

b) difesa presso gli Organi competenti e presso il Governo della posizione sociale, economica e morale degli associati;

c) rappresentanza degli associati presso Organismi od Enti che svolgano una attività di interesse per la vita sindacale ed assistenziale dei soggetti di cui all’art. 1;

d) organizzazione di Commissioni, Dipartimenti ed eventuali altre strutture intese ad assistere gli associati in ogni campo ed in particolare a curare le diverse esigenze degli stessi;

e) organizzazione di corsi formativi per i rappresentanti sindacali e per i soggetti rappresentati, promozione e sostegno, anche economico, di convegni di carattere scientifico e sindacale di specifico interesse;

f) tutti gli altri compiti che possono sorgere dalle necessità organizzative, sindacali ed assistenziali.

Organismi Della Federazione

Art.9

Gli Organismi della Federazione sono:

1. il Congresso Nazionale;

2. il Consiglio Nazionale;

3. il Comitato Direttivo Centrale (C.D.C.);

4. la Segreteria Nazionale;

5. il Collegio dei Probiviri;

6. il Collegio di Appello dei Probiviri.

Il Congresso Nazionale

Art.10

Il Congresso Nazionale è l’organo supremo della F.A.B.I. e le sue deliberazioni hanno carattere vincolante per tutta l’organizzazione.

Art.11

Compongono il Congresso Nazionale i Delegati di tutti i S.A.B. eletti dagli iscritti secondo il Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale.

Art.12

Il Congresso è convocato normalmente ogni quattro anni ed anche anticipatamente ove lo richieda il Consiglio Nazionale o un gruppo di S.A.B. che complessivamente rappresenti il 40% degli stessi, o la metà più uno degli iscritti alla Federazione.

Art.13

Il Congresso provvede:

a) ad eleggere i membri del C.D.C. e dei due Collegi dei Probiviri, seguendo i criteri di cui allʼart. 23 e secondo la graduatoria ottenuta nelle votazioni;

b) a deliberare tutte le modifiche del presente Statuto, le quali devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi degli iscritti rappresentati;

c) a definire l’indirizzo per l’attività sindacale ed organizzativa degli organismi della Federazione;

d) a deliberare sull’opera svolta dal C.D.C.;

e) a deliberare con la maggioranza qualificata dei 2/3 degli iscritti sull’eventuale adesione della F.A.B.I. ad un’organizzazione sindacale e/o sull’eventuale costituzione di una nuova organizzazione sindacale;

f) a deliberare su ogni altra materia rilevante per l’Organizzazione ed iscritta all’Ordine del Giorno.

Art.14

L’avviso di convocazione del Congresso dovrà essere comunicato ai S.A.B. non meno di 40 giorni prima della sua prima riunione e contenere l’ordine del giorno da discutere. Il termine di tempo di cui sopra potrà essere ridotto alla metà in caso di convocazione straordinaria.

Art.15

I componenti il Comitato Direttivo Centrale partecipano di diritto al Congresso Nazionale con facoltà di parola, ma non di voto.

Art.16

Le votazioni avverranno, di norma, per alzata di mano, a meno che venga richiesto da almeno un quarto dei Delegati l’appello nominale o lo scrutinio segreto. Lo scrutinio segreto prevarrà rispetto all’appello nominale. Le votazioni avverranno sempre a scrutinio segreto quando si tratta di elezioni alle cariche. Le votazioni per appello nominale e per scrutinio segreto ed il conseguente calcolo delle maggioranze hanno luogo sulla base del numero dei rappresentati dai Delegati al Congresso Nazionale.

Art.17

Il Congresso Nazionale è valido quando vi siano rappresentati i due terzi degli iscritti e decide normalmente a maggioranza di voti rappresentati, salvo il caso in cui sia richiesta la maggioranza qualificata.

Il Consiglio Nazionale

Art.18

Il Consiglio Nazionale è composto da:

a) i rappresentanti dei SAB nella misura di uno ogni 400 iscritti o frazione. Il Congresso Provinciale elegge il 50% dei rappresentanti dei S.A.B. con arrotondamento dell’eventuale frazione all’unità inferiore, secondo le modalità di elezione contenute nei rispettivi regolamenti elettorali dei congressi provinciali. Per i SAB fino a 400 iscritti, l’unico rappresentante viene sempre eletto di volta in volta dal C.D.P. In caso di decadenza di un consigliere eletto nel Congresso Provinciale si procederà alla sua sostituzione con il primo dei non eletti. Il C.D.P. dovrà comunque completare la propria delegazione eleggendo i restanti delegati, di norma, tra i componenti il C.D.P. stesso. Su richiesta anche di un solo componente del C.D.P., la delegazione sarà eletta a scrutinio segreto con votazione non superiore ai 4/5 dei delegati. Di norma un segretario del S.A.B. farà parte della delegazione del proprio Sindacato.

b) i componenti del C.D.C.;

c) i componenti della Segreteria Nazionale;

d) un rappresentante per ogni coordinamento di settore e un rappresentante della F.A.B.I. pensionati.

Tutti i soggetti di cui ai punti a), b), c) e d) con diritto di parola e di voto;

Art.19

Il Consiglio Nazionale:

a) indirizza e controlla l’opera del C.D.C. nel periodo che intercorre da un Congresso all’altro;

b) è consultato, con delibera conforme del C.D.C., su tutte le questioni e gli argomenti di particolare interesse;

c) in casi di speciale urgenza o necessità può sostituirsi al Congresso Nazionale per determinazioni o provvedimenti di emergenza, con votazione a maggioranza qualificata di 2/3 degli iscritti, nel rispetto delle direttive generali fissate dal Congresso e ad eccezione degli argomenti per i quali è richiesta, in sede congressuale, la maggioranza qualificata;

d) convoca il Congresso Nazionale ordinario e straordinario e ne formula l’ordine del giorno;

e) su proposta del C.D.C. fissa l’importo dei contributi dovuti dai S.A.B. alla Federazione, nonché la misura del contributo dovuto dagli iscritti ai S.A.B.;

f) approva i Regolamenti per lo svolgimento del Congresso Nazionale e per il proprio funzionamento;

Art.20

Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno una volta all’anno ed ogni qualvolta ne faccia richiesta il

C.D.C. o un gruppo di S.A.B. che complessivamente rappresenti almeno un terzo degli iscritti alla F.A.B.I.

Art.21

Le riunioni del Consiglio Nazionale sono valide quando sono presenti almeno due terzi dei suoi membri aventi diritto, in prima convocazione; qualunque sia il numero dei presenti, in seconda convocazione, da indirsi nella stessa giornata. Il Consiglio Nazionale delibera, di norma, a maggioranza calcolata sul numero dei presenti.

Art.22

Le spese per la partecipazione al Consiglio Nazionale sono a carico dei S.A.B. rappresentati per quanto concerne i delegati da essi designati. Sono a carico della Federazione, dei coordinamenti di settore e della F.A.B.I. Pensionati le spese per i componenti che rispettivamente li rappresentano.

Il Comitato Direttivo Centrale

Art.23

Il C.D.C. è composto da:

a) 57 membri, eletti nominativamente dal Congresso Nazionale secondo la graduatoria ottenuta nelle elezioni;

b) ulteriori membri, fino ad un massimo di sette, possono essere cooptati, per specifiche e motivate esigenze, dal C.D.C. con maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto nel corso della durata del mandato.

Art.24

Il Comitato Direttivo Centrale si riunisce di norma ogni tre mesi ed ogni qualvolta la Segreteria Nazionale lo convochi o su richiesta di almeno un terzo dei componenti il C.D.C. stesso.

Art.25

Il C.D.C.:

a) esamina, discute e firma i contratti collettivi nazionali di lavoro;

b) proclama, in caso di necessità, lo stato di agitazione e lo sciopero di carattere nazionale o interregionale;

c) determina l’orientamento generale per la contrattazione integrativa aziendale e designa i membri di propria competenza precisandone il relativo mandato;

d) indirizza l’opera della Segreteria Nazionale, vigilando che questa si mantenga fedele alle direttive del Congresso Nazionale delle quali il C.D.C. è legittimo interprete e rappresentante;

e) istituisce quanto previsto dalla lettera d) dell’art. 8;

f) delibera su tutti i problemi amministrativi della Federazione anche avvalendosi di consulenze esterne, ed ha la facoltà di delegare parte di queste funzioni alla Segreteria Nazionale;

g) provvede alla ratifica dei Regolamenti dei Comitati Regionali ed approva i Regolamenti interni dei S.A.B.;

h) può eleggere, comunque al di fuori delle cariche federali previste dall’art. 9 dello Statuto, il Presidente;

i) elegge i membri della Segreteria, nel numero di almeno 7, e, fra gli stessi, il Segretario Generale ed almeno un Segretario Generale Aggiunto. Risulteranno eletti i nominativi che avranno ottenuto un numero di voti pari ad almeno la metà più uno dei componenti il C.D.C.. L’espressione «pari ad almeno la metà più uno dei componenti il C.D.C.», deve intendersi come avente lo stesso significato di «pari almeno alla maggioranza assoluta dei componenti il C.D.C.»;

l) designa i propri rappresentanti in Commissioni o presso qualsiasi ente;

m) convoca il Consiglio Nazionale ogni qualvolta lo ritiene necessario;

n) provvede alla sostituzione di propri membri dimissionari o deceduti o decaduti con coloro che nella votazione fatta nel Congresso Nazionale hanno riportato il maggior numero di voti; provvede inoltre alla cooptazione di ulteriori membri nei limiti previsti dall’art. 23;

o) provvede alla nomina del Direttore Responsabile e del Comitato di Redazione dell’Organo Ufficiale della Federazione e dà mandato alla Segreteria Nazionale di curare le pubblicazioni edite dalla F.A.B.I.;

o bis) propone al Congresso Nazionale modifiche al presente Statuto;

p) provvede alla nomina di un Commissario per i S.A.B. che:

- non diano regolare e puntuale esecuzione alle delibere del C.D.C. in materia di dichiarazione dello stato di agitazione della categoria e di sciopero;

- non abbiano provveduto alle elezioni per il rinnovo delle cariche da oltre due anni dalla scadenza naturale di cui all’Art. 40;

- non abbiano provveduto, da oltre un anno, a regolarizzare la propria posizione debitoria nei confronti della Federazione;

- si siano resi dolosamente responsabili di gravissimi atti di indisciplina organizzativa nei confronti della Federazione, oppure nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare l’organismo direttivo provinciale. Il Commissario resta in carica, di norma, un anno. Il mandato può essere rinnovato dal C.D.C. al massimo per un ulteriore anno. Nel corso del mandato il Commissario indice le elezioni per il rinnovo degli Organismi del S.A.B. Il C.D.C. conferisce al Commissario con apposita delibera i poteri di cui il medesimo potrà avvalersi nel corso del suo mandato, controllandone l’attività ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

q) provvede alla nomina di un Commissario per le strutture funzionalmente dipendenti dalla Federazione (fra le quali si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo: le RSA centrali, i Coordinamenti di Settore, gli Organi di Coordinamento di Gruppo e i Comitati Regionali), che si siano resi colpevoli di gravi inadempienze o di gravi atti di indisciplina organizzativa o sindacale. Si applicano al Commissario le disposizioni previste alla lettera p) commi 2 e 3 del presente articolo.

r) predispone il Regolamento per lo svolgimento del Congresso Nazionale e quello per il funzionamento del Consiglio Nazionale e li sottopone all’approvazione del Consiglio Nazionale stesso;

s) propone al Consiglio Nazionale l’importo dei contributi dovuti dai S.A.B. alla Federazione, nonché la misura del contributo dovuto ai S.A.B. dagli iscritti;

t) definisce i criteri di carattere generale di rimborso e/o indennizzo relativi alle attività connesse alle cariche regionali, dei S.A.B. e di tutti gli organismi finanziati dalla Federazione;

u) definisce le modalità di rimborso e/o indennizzo relative alle attività connesse alle cariche federali;

v) trasmette al Collegio dei Probiviri, ai sensi dellʼart.50 dello Statuto Federale, gli atti istruttori per i giudizi relativi a componenti di organismi eletti dal Congresso Nazionale e/o componenti di strutture funzionalmente dipendenti dalla Federazione che abbiano commesso atti di indisciplina sindacale e/o organizzativa.

 Art.26

 Le riunioni del C.D.C., regolarmente convocate con lettera raccomandata, con telegramma, con fax e/o con mezzi elettronici idonei, sono valide quando vi partecipano la metà più uno dei suoi componenti. Tale organo decide a maggioranza calcolata sul numero dei presenti tranne che per i casi in cui è espressamente prevista la maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi componenti, con eventuale arrotondamento della frazione ad unità superiore. Non sono ammesse deleghe.

Art.27

Il C.D.C. decide, qualora lo ritenga opportuno, di indire su determinati argomenti di particolare interesse il referendum fra gli organizzati.

Il Presidente

Art.28

Il Presidente, eletto dal C.D.C. fra coloro che hanno particolarmente contribuito all’elevazione delle condizioni morali e sociali dei lavoratori, presiede i lavori del C.D.C. e, di norma, quelli del Consiglio Nazionale. La durata del mandato del Presidente segue la normale scadenza delle cariche federali.

La Segreteria Nazionale

Art.29

La Segreteria Nazionale è l’organo esecutivo del C.D.C. di cui è diretta emanazione. Essa si compone di almeno 7 Segretari. Il Segretario Generale coordina l’attività di Segreteria. Almeno un Segretario Generale Aggiunto coadiuva il Segretario Generale e lo sostituisce in sua assenza. Il Segretario Generale ed un Segretario Generale Aggiunto hanno congiuntamente, sia per l’ordinaria che per la straordinaria amministrazione, la rappresentanza legale della Federazione. In caso di impedimento di uno di essi tale rappresentanza può essere esercitata disgiuntamente, ma congiuntamente con un altro Segretario Nazionale e con obbligo di rendiconto e ratifica della Segreteria Nazionale. Nel caso di assenza o impedimento di entrambi possono essere delegati altri due componenti la Segreteria Nazionale con gli stessi obblighi di cui al comma precedente. La Segreteria Nazionale nomina nel proprio ambito la segreteria amministrativa.

 Art.30

La Segreteria Nazionale è responsabile verso i vari organi deliberanti dell’esecuzione delle decisioni prese dal Congresso Nazionale, dal Consiglio Nazionale e dal C.D.C. In casi di particolare urgenza, la Segreteria Nazionale può adottare delibere per la  proclamazione dello sciopero a livello nazionale. Le stesse dovranno essere ratificate dal C.D.C. nella prima riunione utile.

Il Collegio Dei Probiviri

Art.31

Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri eletti con le stesse modalità previste per l’elezione dei componenti del C.D.C. ed ha i seguenti compiti:

1. giudicare e deliberare sul ricorso degli interessati circa i provvedimenti disciplinari per i motivi di cui agli artt. 48 e 49;

2. giudicare e deliberare sul ricorso presentato dai S.A.B. e dalle strutture funzionalmente dipendenti dalla Federazione circa il Commissariamento di cui alle lettere p) e q) dell’art. 25 del presente Statuto, disposto dal C.D.C.;

3. giudicare e deliberare i provvedimenti ai sensi dell’art. 50 del presente Statuto.

I ricorsi devono essere presentati entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento. La decisione del Collegio dei Probiviri, sentite le parti, deve essere emanata e resa nota agli interessati entro trenta giorni dalla data di presentazione del ricorso. I giudizi del Collegio dei Probiviri dovranno essere resi noti, a cura del Collegio stesso, alla Segreteria Nazionale. La decisione del Collegio dei Probiviri per il provvedimento di cui al punto 1 è inappellabile, salvo nel caso dell’espulsione, la cui conferma può essere impugnata innanzi al Collegio di Appello dei Probiviri entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento. La decisione del Collegio dei Probiviri di cui al punto 2 ed al punto 3 è appellabile al Collegio di Appello dei Probiviri entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento. La presentazione dei ricorsi sospende l’esecutività del solo provvedimento di espulsione, mentre negli altri casi la sanzione è provvisoriamente esecutiva. La sospensione dell’esecutività del provvedimento di espulsione comporta automaticamente l’impossibilità di svolgere l’attività sindacale. La carica di componente il Collegio dei Probiviri è incompatibile con quella di membro del C.D.C. e del Collegio di Appello dei Probiviri. Il Collegio dei Probiviri nomina nel suo ambito un Presidente.

Il Collegio Di Appello Dei Probiviri

Art.32

Il Collegio di Appello dei Probiviri è composto da 5 membri eletti con le stesse modalità previste per l’elezione dei componenti del C.D.C. ed ha il compito di giudicare e deliberare nei casi previsti dall’art. 31. La decisione del Collegio di Appello dei Probiviri è inappellabile e deve essere emanata e resa nota agli interessati entro 30 giorni dalla data di presentazione del ricorso. Il Collegio di Appello dei Probiviri è inoltre competente ad esaminare i ricorsi per revocazione, ammissibili nei casi previsti dall’art. 395 c.p.c.. La carica di componente del Collegio di Appello dei Probiviri è incompatibile con quella di membro del C.D.C. e del Collegio dei Probiviri. Il Collegio di Appello dei Probiviri nomina nel suo ambito un Presidente. Lʼazione in giudizio è possibile solo dopo aver fatto ricorso, in ogni grado previsto, agli organi di giustizia interna.

Costituzione, Sede, Scopi E Patrimonio

Art.33

Il Sindacato Autonomo Bancari è costituito come associazione fra i soggetti di cui all’art. 1 a tutela dei loro interessi nel campo del lavoro della previdenza e dell’assistenza sociale e col preciso scopo di attuare un progressivo miglioramento della loro condizione sociale. La sua opera si armonizza con gli indirizzi e le direttive della F.A.B.I. Ferma restando la loro autonomia di iniziativa sindacale, amministrativa ed organizzativa, per le materie disciplinate dalle norme del presente Statuto, i S.A.B. costituiti sono strutture decentrate – in forma associativa – della Federazione Autonoma Bancari Italiani.

Art.34

Il Sindacato Autonomo è organismo unitario avente personalità ed amministrazione propria, nell’ambito della F.A.B.I., con le funzioni di cui all’articolo precedente. La sua sede non può essere in comune con quella di un partito politico o di istituzioni riconducibili a partiti politici. Può essere solo assoggettato a controlli e verifiche da parte della Federazione al fine di assicurare il rispetto del presente Statuto.

Art.35

Il Sindacato Autonomo è regolato dalle leggi in vigore e dalle presenti clausole statutarie. Deve darsi un regolamento interno che disciplini la vita associativa del S.A.B. e il regolamento stesso avrà validità dopo l’approvazione da parte del C.D.C. della F.A.B.I. Nel regolamento del S.A.B. deve essere disciplinato anche l’istituto della cooptazione.

Art.36

Il Sindacato Autonomo viene costituito, di norma, nel capoluogo di provincia; potrà in casi particolari costituirsi anche in altre località della provincia, dietro approvazione del C.D.C. e su proposta del Comitato Regionale competente per territorio, salvo naturalmente quanto previsto dall’art. 54 delle «Disposizioni Varie e Transitorie». I nuclei periferici di piazze non capoluogo di provincia che intendessero costituirsi in S.A.B. dovranno ottenere l’approvazione del C.D.C., sentito preventivamente il parere del S.A.B. di provenienza e del Comitato Regionale.

Art.37

Le cariche del Sindacato Autonomo non danno diritto a compensi, salvo il rimborso delle spese e/o indennizzi. Il C.D.P. definisce le modalità di rimborso e/o indennizzo per lʼattività connessa alle cariche del S.A.B..

Art.38

Il patrimonio del S.A.B. è costituito dai beni mobili ed immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti, ecc., pervengano al S.A.B., nonché dalle somme accantonate a qualsiasi scopo fino al loro utilizzo. Le entrate del S.A.B. sono costituite dall’ammontare dei contributi degli iscritti e da qualsiasi altra somma che possa pervenirgli a qualsiasi titolo. Ove per decisione congressuale venga deliberato lo scioglimento della F.A.B.I., ogni S.A.B. ha facoltà di decidere autonomamente del proprio patrimonio, nel rispetto delle apposite delibere degli organi statutari del S.A.B..

Art.39

Il Sindacato Autonomo svolge i seguenti compiti:

1. prepara e stipula gli accordi collettivi e/o integrativi aventi carattere provinciale e quelli aziendali per i lavoratori delle aziende operanti nella sola provincia, in armonia con gli indirizzi e le direttive della Federazione;

2. mette in esecuzione le disposizioni della F.A.B.I. in caso di stato di agitazione e/o di sciopero a carattere nazionale o interregionale;

3. proclama lo stato di agitazione e lo sciopero di carattere provinciale od aziendale in uno con le Rappresentanze Sindacali Aziendali interessate (e ne determina le modalità relative) quando sia reso necessario da particolari situazioni locali;

4. attua tutte le disposizioni e le direttive della F.A.B.I.;

5. assiste con i mezzi più opportuni i lavoratori in ogni controversia di lavoro;

6. studia e svolge ogni attività in ogni campo a favore dei soggetti di cui all’art. 1;

7. mantiene i necessari contatti con le pubbliche autorità della Provincia e con gli Enti locali ed assistenziali;

8. cura la propria organizzazione interna in modo da soddisfare le esigenze particolari dei propri iscritti.

Organismi Del Sindacato Autonomo

Art.40

Gli organismi del Sindacato sono:

a) il Congresso;

b) il Consiglio Direttivo;

c) la Segreteria.

Il S.A.B. dovrà periodicamente convocare il Congresso degli iscritti, di norma ogni quattro anni, per il rinnovo delle cariche provinciali e regionali di competenza e per la elezione dei Delegati al Congresso Nazionale.

Art.41

Il Consiglio Direttivo è costituito da almeno cinque membri eletti con le modalità fissate dal Regolamento Elettorale nel rispetto dei principi democratici delle elezioni, tale che esso sia rappresentativo ove possibile di tutte le categorie di iscritti. Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma ogni tre mesi ed ogni qualvolta la Segreteria Provinciale lo convochi di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo stesso.

Il Consiglio Direttivo

Art.42

Il Consiglio Direttivo:

1. elegge la Segreteria del S.A.B., con una maggioranza della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, e svolge i compiti di cui all’articolo 39. L’espressione «pari ad almeno la metà più uno dei componenti il C.D.P. », deve intendersi come avente lo stesso significato di «pari almeno alla maggioranza assoluta dei componenti il C.D.P»;

2. discute e delibera sulle relazioni della Segreteria;

3. provvede, quando lo ritenga necessario, alla sostituzione dei membri della Segreteria;

4. delibera in merito alla proclamazione dello stato di agitazione e dello sciopero previsto dall’art. 39;

5. delibera sui Regolamenti interni del SAB ed approva, su proposta della Segreteria Provinciale, il Regolamento generale del SAB da sottoporre all’approvazione del Comitato Direttivo Centrale;

6. delibera provvedimenti relativi al servizio di cassa del S.A.B. ed ai contratti di locazione, acquisti, alienazioni ed appalti;

7. designa i propri rappresentanti in Commissioni e presso qualsiasi Ente;

8. determina, per il miglioramento funzionale e strumentale delle Rappresentanze Sindacali Aziendali, l’orientamento generale per la contrattazione integrativa aziendale e designa, nel quadro della composizione della delegazione prevista dalla vigente Convenzione per le Relazioni ed i Diritti Sindacali, i membri di propria competenza, precisandone il relativo mandato. Delega, per ordinaria amministrazione, parte di queste funzioni alla Segreteria;

9. istituisce, ove necessario, Commissioni e Dipartimenti tecnici, per il perseguimento dei propri compiti statutari, assegnando loro, di volta in volta, specifici incarichi e competenze.

La Segreteria

Art.43

La Segreteria è composta da uno o più Segretari eletti dal Consiglio Direttivo in armonia con quanto previsto dall’art. 42 del presente Statuto. Fra i membri della Segreteria verrà nominato un Segretario Amministrativo ed eventualmente un Segretario Coordinatore.

Art.44

La Segreteria:

1. ha la legale rappresentanza del S.A.B. secondo le modalità previste dal Regolamento del medesimo;

2. organizza l’attività del S.A.B. nel modo più adatto a soddisfare le esigenze e le aspirazioni dei soggetti di cui all’art.1;

3. organizza gli uffici e svolge l’opera necessaria per l’adempimento dei compiti del S.A.B.;

4. attua le direttive e le disposizioni della F A.B.I. nonché le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Art.45

In tutte le Regioni viene costituito il Comitato Regionale. La sua sede è, di norma, presso la città capoluogo di Regione. Fanno parte del Comitato Regionale un Segretario provinciale nominato da ciascun S.A.B. presente nella Regione. Nella prima riunione del Comitato Regionale verrà eletta la Segreteria che del Comitato stesso avrà la rappresentanza legale. Risulteranno eletti i nominativi che avranno ottenuto un numero di voti pari almeno alla metà più uno dei componenti il Comitato Regionale. Il Comitato Regionale ha i seguenti compiti:

a) assistere i S.A.B. e tutti gli organismi regionali previsti dai vigenti regolamenti della FABI, che lo richiedono, per la soluzione di vertenze di carattere regionale o locale;

b) mantenere i contatti fra i S.A.B. della Regione;

c) sviluppare un ruolo di coordinamento dell’attività regionale, nell’ambito delle direttive e delle disposizioni emanate dalla F.A.B.I., con particolare riguardo a quelle inerenti il coordinamento della formazione e le attività assistenziali in favore degli iscritti;

d) svolgere ogni altro compito demandato da leggi, provvedimenti e contratti collettivi a strutture territoriali che esulano dalla competenza da parte del singolo SAB.

La Segreteria definisce le modalità di rimborso e/o indennizzo per le attività connesse alle cariche del Regionale sulla base dei criteri generali stabiliti dagli artt. 19 e 25 del presente Statuto.

Norme Disciplinari Generali

Art.46

Tutti gli organizzati sono tenuti ad osservare le norme del presente Statuto e a rispettare la disciplina sindacale da esso stabilita.

Art.47

Le dimissioni dalla F.A.B.I. debbono essere presentate al S.A.B. territorialmente competente ed hanno decorrenza dalla data in cui il S.A.B. ne abbia avuto conoscenza.

Art.48

Il Consiglio Direttivo del S.A.B., previa inchiesta orale e scritta, può deliberare, nei confronti dell’iscritto che si renda responsabile di indisciplina o di altri atti e/o comportamenti giudicati biasimevoli, una sanzione proporzionata alla gravità dell’infrazione. Le sanzioni sono le seguenti:

- richiamo verbale o scritto del Consiglio Direttivo;

- biasimo verbale o scritto del Consiglio Direttivo;

- sospensione dalle cariche sindacali fino ad un massimo di sei mesi;

- sospensione dall’iscrizione fino ad un massimo di un anno;

- espulsione.

Il provvedimento dovrà essere comunicato all’interessato in forma scritta, dovrà essere motivato e sottoscritto dalla Segreteria Provinciale. È ammesso il ricorso contro tali provvedimenti, entro 30 giorni dalla comunicazione, secondo le norme del presente Statuto. La comminazione del provvedimento di espulsione determina l’impossibilità per l’iscritto di svolgere attività sindacale.

Art.49

La qualifica di iscritto si perde per morosità, ovvero nel caso in cui l’iscritto non provveda al pagamento di almeno due rate mensili della quota associativa. L’espulsione, in questo caso, è automatica, pur essendo in facoltà dell’iscritto di inoltrare richiesta agli organi competenti per una nuova iscrizione con decorrenza dal momento dell’effettivo pagamento dei contributi.

Art.50

In deroga alle disposizioni contenute negli artt. 48 e 49 del presente Statuto, i componenti di organismi eletti dal Congresso Nazionale, nonché i componenti di strutture funzionalmente dipendenti dalla Federazione, che commettano atti di indisciplina sindacale e/o organizzativa, sono giudicati dal Collegio dei Probiviri, in base agli atti istruttori trasmessi dal Comitato Direttivo Centrale. Avverso le decisioni assunte dal Collegio dei Probiviri è ammesso ricorso al Collegio di Appello dei Probiviri. Tempi e procedure sono i medesimi di quelli previsti dall’art. 31 del presente Statuto.

Art.51

I membri degli organismi collegiali che non possono partecipare ad una riunione ordinaria dell’organismo medesimo debbono dare tempestiva motivazione dell’assenza. Nel caso in cui il componente non partecipi per più di tre volte consecutive e, senza motivazione, alle riunioni dell’organismo di appartenenza, l’organo collegiale potrà valutare l’opportunità della sua decadenza, da deliberare con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti l’organismo.

Art.52

Qualora la F.A.B.I. dovesse aderire ad una organizzazione sindacale o promuoverne la costituzione, il Consiglio Nazionale provvederà – se necessario – ad adeguare il presente Statuto.

Art.53

Qualora altre Organizzazioni Sindacali, Comitati o Gruppi di lavoratori decidano di volersi unificare con la F.A.B.I., il Consiglio Nazionale, all’uopo convocato, adotterà con la maggioranza dei 2/3 dei votanti, ogni necessaria determinazione in via provvisoria in attesa di ratifica del Congresso Nazionale.

Art.54

In riferimento a quanto disposto nell’art. 36 del presente Statuto i S.A.B. non provinciali regolarmente esistenti al momento dell’approvazione dello Statuto stesso si intendono senz’altro autorizzati a tutti gli effetti.

Art.55

In relazione al grado di avanzamento del processo di accorpamento organizzativo di comparti omogenei, il Congresso dà mandato al C.D.C. affinché si proceda all’accorpamento con le strutture sindacali di altri settori dei servizi.

 

Roma, 8 marzo 2018